ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALTABUNT
STATUTO
ARTICOLO 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia, è costituita, con sede in Riva del Garda in Località Pasina 14, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALTABUNT. Detta associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica
ARTICOLO 2) L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ha come principale finalità la ricerca dei linguaggi espressivi dell’essere umano, la crescita e la cura del corpo e della mente, sviluppando varie forme  sportive ed artistiche con particolare attenzione alla Danza ed agli aspetti culturali ad essa legati in genere mediante l’organizzazione e la realizzazione di spettacoli, conferenze, seminari, laboratori, convegni , festival e con particolare attenzione all’attività didattica. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ARTICOLO 3) L'associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare attività artistiche-ricreative e sportive dilettantistiche; b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; c) organizzare squadre sportive, compagnie artistiche per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; d) organizzare iniziative, stages, corsi di formazione, incontri, e manifestazioni varie per diffondere le discipline praticate; e) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi o del settore culturale e ricreativo. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi o aree adibite a rappresentazioni artistiche ricreative e culturali ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni iniziative sportive: b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci: c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci: d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
ARTICOLO 4) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ARTICOLO 5 )Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa. . Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 6 ) La qualifica di socio da' diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuo e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte degli organi sociali; - al pagamento del contributo associativo.
ARTICOLO 7)I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ARTICOLO 8) La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.
ARTICOLO 9) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ARTICOLO 10) Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione possono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. La decadenza avviene automaticamente al mancato rinnovo del tesseramento
ARTICOLO 11) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali azioni. contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopo sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 12 L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
ARTICOLO 13) Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo: c) il Presidente.
Assemblea
ARTICOLO 14) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione alla bacheca sociale purché almeno 15 gg. prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
ARTICOLO 15) L'assemblea ordinaria. a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti: Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatto richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un quinto degli associati. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ARTICOLO 16) L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
ARTICOLO 17) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà comunque, essere rappresentato con delega scritta, da un altro socio il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.
ARTICOLO 18) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ARTICOLO 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E’ riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
ARTICOLO 20) In caso di mancanza di uno o di più componenti, per dimissioni o per altre cause, il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con delibera approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
ARTICOLO 21) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ARTICOLO 22) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economici finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Scioglimento
ARTICOLO 23) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
ARTICOLO 24) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Disposizioni finali
ARTICOLO 25)  Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e ne riconosce gli Statuti.
ARTICOLO 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria
ARTICOLO 27) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.